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STATUTO DEL COMUNE DI LORO CIUFFENNA
Titolo 1 Principi generali
Articolo 1 Definizione
Il Comune di Loro Ciuffenna è ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica – che ne determinano le funzioni – e dal presente statuto.
Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.-
Articolo 2 Autonomia
Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello statuto o dei propri regolamenti, e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea
L’attività dell’amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti Possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Articolo 3 Sede
La sede del Comune è sita in Piazza Matteotti, n. 4. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta Comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.
Articolo 4 Territorio
Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall’Istituto Nazionale di Statistica.
Articolo 5 Stemma – Gonfalone – Fascia tricolore – Distintivo del Sindaco
Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.
La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
L’uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme regolamentari.
Articolo 6 Pari opportunità
L’amministrazione comunale opera in tutte le sue manifestazioni uniformando la propria azione al principio della pari opportunità uomo-donna.
Articolo 7 Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate Coordinamento degli interventi
Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l’azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.
All’interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.
Articolo 8 Conferenza Stato – Città - Autonomie locali
Nell’ambito del decentramento di cui alla Legge 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato – Città – Autonomie locali, in particolare per:
- l’informazione e le iniziative per il miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici locali;
- La promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell’articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
- Le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.
Articolo 9 Tutela dei dati personali
Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, adottando le necessarie misure di sicurezza, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.
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Titolo 2 Organi politici
Articolo 10 Il Consiglio Comunale
Il Consiglio comunale ha autonomia funzionale ed organizzativa. La sua elezione, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
Il Consiglio Comunale è presieduto dal sindaco che ha i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio provvederà a disciplinare le modalità attraverso le quali il Sindaco, in qualità di presidente del Consiglio, assicurerà adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal vicesindaco.
Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall’atto costitutivo dell’ente o da convenzione, a nominare rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni, nonché in commissioni consiliari, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze nel caso in cui sia prevista la nomina di più di un rappresentante.
E’ comunque auspicabile, laddove sia prevista la nomina di più di un rappresentante delle minoranze, garantire la rappresentanza della eventuale pluralità delle stesse.
Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e minoranza.
Articolo 11 Consiglieri comunali – Convalida – Programma di governo
I consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato.
Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.
Entro due mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali spostamenti.
La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
Articolo 12 Funzionamento
Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi :
- gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:
- cinque giorni prima sia per le convocazioni in seduta ordinaria che straordinaria ;
- un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;
il giorno di consegna non viene computato;
- nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri secondo le modalità fissate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all’ordine del giorno è trasmessa, da parte del responsabile del servizio, almeno cinque giorni prima della seduta ovvero all’atto della convocazione del Consiglio, al Sindaco, che la mette a disposizione dei consiglieri,;
- previsione, per la validità della seduta, della presenza, escluso il Sindaco, di non meno un terzo dei consiglieri assegnati sia in prima che in seconda convocazione.
- per l’approvazione del bilancio preventivo, del riequilibrio della gestione e del rendiconto della gestione, nonché per altri atti di rilevanza fondamentale per l’ente individuati dal regolamento verranno previsti da detto regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale quorum diversi e più elevati.
- riservare al Sindaco in qualità di presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
- fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
- indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;
- disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate al consiglio comunale, con l’impegno tuttavia che il bilancio preveda per l’attività dei gruppi contributi finalizzati allo svolgimento dell’attività istituzionale, in relazione alla loro consistenza numerica, nel rispetto della legge vigente in materia di finanziamento pubblico ai partiti.
Si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio. Ne è capogruppo :
- per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti;
- per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste, salva diversa comunicazione.
Sono comunque ammessi anche gruppi consiliari formati da un unico consigliere
Articolo 13 Decadenza dei consiglieri
Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l’assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
La mancata partecipazione ad oltre il 50% delle sedute dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato, che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso.
Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.
Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento per il funzionamento del Consiglio saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.
Articolo 14 Sessioni del Consiglio
Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
Le sessioni ordinarie si svolgono nei termini previsti dalla legge:
- per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente;
- per la verifica degli equilibri bilancio di cui all’art. 36 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77;
- per l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.
Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.
Articolo 15 Esercizio della potestà regolamentare
Il Consiglio e la Giunta comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
I regolamenti divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all’albo pretorio comunale e degli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l’avviso di deposito.
I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.
Articolo 16 Commissioni consiliari permanenti
Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.
Articolo 17 Costituzione di commissioni speciali
Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive, inchieste, nonché per svolgere una funzione di controllo e garanzia.
La commissione speciale, insediata dal Sindaco quale Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la nomina voteranno i soli rappresentanti dell’opposizione
La presidenza delle commissioni con funzione di controllo e garanzia è attribuita a consiglieri rappresentanti delle forze politiche di minoranze. Nel caso vi siano più minoranze, nella nomina del presidente si terrà conto del principio dell’alternanza.
Per la costituzione di tali commissioni trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell’articolo precedente.
La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà per essere approvata dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza.
La commissione speciale può esaminare tutti gli atti del Comune ed ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni, comunque, coinvolti nelle questioni esaminate.
I soggetti interrogati hanno 30 giorni di tempo per rispondere alle interrogazioni loro rivolte. Le ulteriori modalità di funzionamento delle commissioni speciali sono fissate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
Articolo 18 Indirizzi per le nomine e le designazioni
Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine ed alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.
Tutti i nominativi o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.
Articolo 19 Il Sindaco
Il Sindaco è il capo dell’amministrazione locale ed esercita le funzioni di rappresentanza generale.
Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
Articolo 20 Dimissioni del Sindaco
Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all’ufficio protocollo generale del Comune.
Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario .
Articolo 21 Vice Sindaco
Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni, ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’assessore più anziano di età.
Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.
Articolo 22 Delegati del Sindaco
Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi della collaborazione di consiglieri, compresi quelli della minoranza
Articolo 23 Nomina della Giunta
Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.
I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:
- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.
Può essere nominato assessore anche un soggetto che abbia ricoperto tale incarico per due mandati consecutivi.
La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.
Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.
Articolo 24 La Giunta – Composizione e presidenza
La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da assessori nel limite massimo di cinque, compreso il Vice Sindaco.
Il Sindaco provvederà a determinare in concreto il numero dei componenti della Giunta, sulla base di specifiche valutazioni.
Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di due. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.
Agli assessori esterni si applica la normativa che disciplina la facoltà di accesso agli atti dei consiglieri.
Articolo 25 Competenze della Giunta
La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
Articolo 26 Funzionamento della Giunta
L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico -amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.
Articolo 27 Cessazione dalla carica di assessore
Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.
Articolo 28 Decadenza della Giunta – Mozione di sfiducia
Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.
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Titolo 3 Diritti di partecipazione e decentramento
Articolo 29 Partecipazione popolare
Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti, cittadini e comunque di coloro che dimorano nell’ambito del territorio comunale, compresi gli stranieri, all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tal fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
Nell’esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura inoltre la partecipazione dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali, anche mediante idonee forme di collaborazione e concertazione.
Ai fini di cui al comma precedente l’amministrazione comunale favorisce:
- le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
- l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
- Favorisce la nomina da parte dei comitati di frazione di referenti per la gestione dei rapporti con l’amministrazione.
- L’amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
Articolo 30 Riunioni e assemblee
Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
L’amministrazione comunale ne facilita l’esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura del patrimonio esistente. Le condizioni e le modalità d’uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio dei locali pubblici.
Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
Articolo 31 Consultazioni
Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
I risultati delle consultazioni non vincolano l’amministrazione nella decisione che devono adottare.
I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.
Articolo 32 Istanze e proposte
Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, esaminata l’istanza o la petizione, con apposita deliberazione si pronunciano a proposito.
Le proposte dovranno essere sottoscritte da almeno il 10% degli elettori calcolati in base alle risultanze dell’ultima rilevazione.
Articolo 33 Azione referendaria
Il referendum è lo strumento di raccordo tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l’attività degli organi comunali.
Sono consentiti referendum consultivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale, su questioni di interesse generale.
Non possono essere indetti referendum riguardo alle seguenti materie:
- tributi locali e tariffe
- Su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali
- Su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.
- Lo statuto comunale.
- I provvedimenti in materia di bilancio ed gli elaborati contabili principale di cui al d.lgs 77/95, nonché assunzione mutui e prestiti obbligazionari.
- Gli atti di organizzazione interna
- I provvedimenti concernenti nomine, designazioni, revoche e decadenze di rappresentati del comune presso enti aziende e istituzioni.
I soggetti promotori del referendum possono essere:
- il trenta per cento del corpo elettorale calcolato in base alle risultanze dell’ultima rilevazione;
- il Consiglio comunale a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti il Consiglio stesso.
Art. 34 Referendum consultivo
Prima dell’approvazione di una proposta di provvedimento deliberativo di natura definitiva, su questioni aventi rilevanza di interesse generale, gli elettori possono essere chiamati dai soggetti di cui all’art.33.4 ad esprimere il proprio parere a riguardo.
Gli organi competenti prendono atto del parere espresso dal corpo elettorale, senza, tuttavia, essere vincolati dallo stesso. Nel caso in cui l’amministrazione adotti un provvedimento in difformità dal parere rilasciato dal corpo elettorale deve motivare in merito alle ragioni di tale difformità.
Il referendum consultivo si pone come strumento alternativo e residuale rispetto alle forme semplificate di consultazione popolare di cui all’art.31.
Art. 35 Referendum abrogativo
Può essere sottoposta a referendum la richiesta di abrogazione, totale o parziale, di singoli provvedimenti definitivi a carattere deliberativo adottati dagli organi comunali.
Possono essere oggetto di referendum abrogativo i regolamenti e comunque i provvedimenti amministrativi di interesse generale.
Oltre agli atti esclusi dal referendum di cui all’art.33.3, non può esser ammesso il referendum abrogativo in ordine ad atti di pianificazione generale.
Articolo 36 Disciplina del referendum
Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento dei vari tipi di referendum.
In particolare il regolamento deve prevedere:
- i requisiti di ammissibilità;
- i tempi;
- le condizioni di accoglimento;
- le modalità organizzative;
- i casi di revoca e sospensione;
- le modalità di attuazione.
Articolo 37 Effetti del referendum
Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato referendario da parte del Sindaco gli organi comunali competenti devono procedere ad adottare gli atti conseguenti.
Articolo 38 Istituzione dell’ufficio del difensore civico
E’ istituito nel Comune l’ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell’imparzialità e della correttezza dell’azione amministrativa.
Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.
Articolo 39 Nomina – Funzioni - Disciplina
Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.
Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l’istituzione dell’ufficio del difensore civico. L’organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con enti predetti verranno disciplinati nell’accordo medesimo e inseriti nell’apposito regolamento.
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Titolo 4 Patrimonio, finanza e contabilità
Articolo 40 Demanio e patrimonio
Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n.127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.
Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.
Articolo 41 Ordinamento finanziario e contabile
L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l’art. 108 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.-
Articolo 42 Revisione economico – finanziaria
La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 42, disciplinerà, altresì, che l’organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
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Titolo 5
Gestione di servizi pubblici e forme di cooperazione fra enti
Articolo 43 Forma di gestione
Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
- in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale:
- a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o nell’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
Articolo 44 Organizzazione sovracomunale
Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione ed associative con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale
Articolo 45 Principio di cooperazione
L’attività dell’ente diretta a conseguire uno o più obiettivi d’interesse comune con altri enti locali si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi e intese di cooperazione.
Articolo 46 Convenzioni
Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.
Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Articolo 47 Accordi di programma
Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.
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Titolo 6 Organizzazione degli uffici
Articolo 48 Albo pretorio
E’ istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l’albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.
Articolo 49 Svolgimento dell’attività amministrativa
Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull’azione amministrativa.
Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
Articolo 50 Organizzazione degli uffici e dei servizi
Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l’organizzazione degli uffici e dei servizi, in base ai criteri di separazione fra sfera politica e gestionale, trasparenza e semplificazione, responsabilizzazione della struttura, flessibilità, nonché a principi gestionali volti a perseguire e salvaguardare l’unitarietà e l’economicità dell’organizzazione, la professionalità e la formazione dei dipendenti.
I principi predetti trovano sono sviluppati e specificati con apposita deliberazione consiliare in conformità a quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni contrattuali.
Articolo 51 La struttura dell’ente
Con regolamento la Giunta Municipale provvede a delineare il quadro strutturale dell’ente, individuando i servizi e gli uffici, nonché altra eventuale unità operativa che si dovesse rendere opportuno inserire per il corretto funzionamento dell’apparato burocratico dell’ente.
Articolo 52 Il Segretario comunale
Il segretario comunale è l’organo di vertice dell’apparato burocratico dell’ente. Oltre alle funzioni previste dalla legge è il capo del personale e per questo sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l’attività
Articolo 53 Il direttore generale
Il direttore generale svolge funzioni di direzione, pianificazione e controllo. Questi è alle dirette dipendenze del Sindaco ed è responsabile dell’andamento complessivo dell’attività gestionale, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione dell’’ente.
Articolo 54 I responsabili dei servizi
Ai responsabili dei servizi compete la gestione tecnica, amministrativa finanziaria e contabile dell’ente e per questo adottano gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. Per lo svolgimento di tali funzioni godono di autonomia nell’organizzazione del servizio affidato e sono direttamente responsabili del buon andamento dello stesso.
Articolo 55 Modifiche dello Statuto
Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora la maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Nella stessa seduta può luogo una sola votazione.
L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse compatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.-
Articolo 56 Entrata in vigore
Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del comune.
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